12/05/2026

DEFINITA LA SPETTANZA DEL CREDITO 5.0 PER LE IMPRESE “BLOCCATE” A CAUSA DELL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE

L’articolo 1, D.L. 42/2026 ha modificato l’articolo 8, D.L. 38/2026 disponendo la spettanza definitiva del credito di imposta 5.0 per le imprese che avevano presentato la domanda di accesso e avevano ricevuto la conferma che l’investimento rientra nei requisiti di ammissibilità previsti.

L’ammontare spettante è stato definito nella misura dell’89,77% di ciò che era stato richiesto “ab origine” presentando le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, D.L. 19/2024 sulla piattaforma del GSE e delle spese di formazione del personale: non sono più comprese nell’agevolazione le spese sostenute per gli obblighi di certificazione.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito di imposta fruibile in compensazione (comunicato dal GSE all’Agenzia delle entrate) sul proprio cassetto fiscale, nella sezione Crediti e contributi.

Con la risoluzione n.14 del 16 aprile 2026 è stato istituito il codice tributo 7079 denominato “Credito di imposta – Transizione 5.0 – art.8 D.L. 38/2026” da utilizzare per l’utilizzo in compensazione tramite F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline) del credito di imposta presente sul cassetto fiscale.

Dal punto di vista contabile, quindi, si può iscrivere il contributo in conto impianti non imponibile (né ai fini Ires né ai fini Irap), da riscontare nel corso degli anni lungo l’arco temporale di ammortamento dell’investimento che ha generato l’agevolazione (o lungo la durata del contratto nel caso di leasing).

 

Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

Si segnala che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione 5.0 non viene più fruita mediante credito di imposta, ma si configura come una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili riferiti agli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La nuova agevolazione è rivolta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali) destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano. Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altre procedure previste dal codice della crisi o imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Le imprese ammesse al beneficio sono tenute al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

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