CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2026
Anche per il 2026 è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2026.
Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passano al 20 agosto 2026.
| Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi |
| Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) |
| Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) |
| Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail |
L’Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. n. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. n. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. n. 472/1997.
Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2026 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1/8/2026-20/8/2026).