16/06/2026

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.

Lo studio provvederà a predisporre e consegnare ad ogni Cliente, entro i termini di versamento previsti, il modello F24 con l’importo del diritto da versare.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
  • società tra professionisti (STP);
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (PMI innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali è stato adottato un provvedimento di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2025 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività nell’anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
  • le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell’anno 2025.

Il calcolo del diritto annuale

Con Decreto datato 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha attuato l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028 destinato al finanziamento di progetti strategici.

Le imprese che abbiano già provveduto, entro il 28 aprile 2026, al versamento del diritto annuale 2026 senza la maggiorazione del 20%, potranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 senza sanzione e interessi.

Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

In virtù della proroga concessa dal D.L. 89/2026 in vigore dal 23/05/2026, per i soggetti ISA il pagamento viene differito al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione ed entro il 20 agosto maggiorando le somme da versare dello 0,80% di interesse corrispettivo.

Per i soggetti non rientranti nella citata proroga, la scadenza resta fissata ordinariamente al 30 giugno 2026, termine differibile al 30 luglio con maggiorazione.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d’impresa/società Costi sede Costi U.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)

120 euro 24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro elle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53 euro 11 euro
Società semplici agricole 60 euro 12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero 66 euro
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) 18 euro

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2024 ai fini Irap
Fatturato Aliquote
Da euro A euro
0 100.000 euro 200 euro (misura fissa)
oltre 100.000 250.000 euro 0,015%
oltre 250.000 500.000 euro 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 di euro 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000 di euro 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000 di euro 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000 di euro 0,003%
oltre 50.000.000 0,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2025. Una volta effettuato il conteggio, l’importo “finale” del diritto da versare dovrà poi essere ridotto del 50%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla Provincia, l’anno di riferimento 2026 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

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