CAMBIANO ANCORA LE REGOLE PER L’AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO
Con il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (c.d. “Decreto Omnibus”), entrato in vigore il 12.8.2026, il Legislatore interviene nuovamente sull’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, riscrivendo per la terza volta in poco più di un anno le regole di determinazione del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
L’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR disciplina la determinazione forfetaria del fringe benefit da assegnazione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori: in deroga al criterio del “valore normale”, il reddito imponibile in capo al dipendente è calcolato applicando una percentuale al costo chilometrico convenzionale di 15.000 km desumibile dalle Tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al lavoratore.
La disciplina ha conosciuto tre passaggi ravvicinati:
- fino al 31.12.2024 le percentuali erano differenziate in base alle emissioni di CO2 del veicolo (25%, 30%, 40%/50%, 50%/60%);
- con il comma 48, L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dall’1.1.2025, il criterio per fasce di emissione è stato sostituito da un’unica percentuale del 50%, ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in;
- l’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025 ha poi introdotto un regime transitorio (comma 48-bis) per mantenere il vecchio regime sui veicoli già in uso o ordinati entro il 31.12.2024.
La convivenza di tre regimi, ciascuno legato a specifiche combinazioni di data di ordine, immatricolazione, stipula del contratto e consegna, si è rivelata di difficile gestione: con la circolare n.10/E/2025 l’Agenzia, nell’interpretare in modo rigoroso i requisiti temporali, ha finito in molti casi per relegare le fattispecie “non allineate” al più oneroso criterio del valore normale.
Le novità del Decreto Omnibus
Le modifiche apportate possono essere così riassunte:
- eliminazione del requisito della nuova immatricolazione e della data di stipula del contratto quali condizioni di accesso al regime forfetario: la disciplina si applica ora a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo, senza vincoli cronologici di ingresso;
- maggiorazione del 50% del valore forfetario per i veicoli “datati”, cioè dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dall’1.1 del sesto anno);
- inclusione nel calcolo al netto anche delle somme trattenute al dipendente per accessori e allestimenti, e non più della sola componente veicolo;
- maggiorazione del 5% del valore forfetario in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
La riforma del regime transitorio
Il comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, riscrive anche il comma 48-bis dell’art. 1, L. n. 207/2024.
Resta ferma la disciplina vigente al 31.12.2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024 e per quelli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso dell’intero 2025 (cade il più restrittivo termine del 30.6.2025 previsto dalla precedente versione della norma).
Anche per questi veicoli, dal sesto anno di immatricolazione, scatta la maggiorazione del 50%, applicabile anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente.
Quanto alla decorrenza generale, le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2026, e riguardano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio: per queste fattispecie, che fino a oggi avrebbero scontato il criterio del valore normale, si applicherà invece il nuovo criterio forfetario.
In sintesi
| Il Decreto Omnibus supera la verifica “a tre requisiti” (immatricolazione, stipula del contratto, consegna) introdotta dalla riforma 2025, sostituendola con un criterio unico basato sull’anzianità del veicolo: il regime forfetario si applica a tutti i veicoli con non più di 5 anni dalla prima immatricolazione, con una maggiorazione del 50% oltre tale soglia e del 5% in presenza di accessori extra-tabella ACI. Le nuove regole si applicano dal 2026, incluse le assegnazioni 2025 rimaste finora prive di una disciplina agevolativa certa. |
Di seguito una tabella che riepiloga il cambiamento dei coefficienti fiscali
| FRINGE BENEFIT AUTO | Veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati
fino al 30/6/2020 |
Veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020 fino al 31/12/2024 | Veicoli ordinati nel 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 2025 |
| veicoli normali con valori fino a 60 g/km | 30% | 25% | 25% | 50% |
| veicoli normali con valori da 61 a 160 g/km | 30% | 30% | 30% | 50% |
| veicoli normali con valori da 161 a 190 g/km | 30% | 50% | 50% | 50% |
| veicoli normali con valori da 191 g/km | 30% | 60% | 60% | 50% |
| veicoli elettrici puri | 30% | 25% | 25% | 10% |
| veicoli ibridi plug-in | 30% | 25% – 30%
(in base alle emissioni) |
25% – 30%
(in base alle emissioni) |
20% |
Indicazioni operative
Alla luce delle novità illustrate, si suggerisce alle imprese di:
- mappare il parco veicoli aziendali in base alla data di prima immatricolazione, per individuare i veicoli che supereranno la soglia dei 5 anni e saranno soggetti alla maggiorazione del 50%;
- verificare le pattuizioni relative ad accessori e allestimenti forniti in uso promiscuo, per applicare correttamente la maggiorazione del 5% ove dovuta;
- riesaminare la posizione dei veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio, ai quali si applica dal 2026 il nuovo criterio forfetario in luogo del valore normale;
- verificare i comportamenti già adottati fino al 31.12.2025 in tema di accessori, che restano “fatti salvi” dalla norma transitoria, senza possibilità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.